Contratto di affidamento in conto corrente, rapporti tra il conto corrente principale e conto corrente anticipi
Contratto di affidamento in conto corrente, rapporti tra il conto corrente principale e conto
corrente anticipi; criteri per l’individuazione dell’eventuale autonomia contabile e giuridica
tra i due conti collegati al medesimo rapporto bancario del correntista affidatario.
Corte D’Appello di Roma, Seconda Sez. Civile, Sent. n. 3322/2023
Natura del conto anticipi, e autonomia contabile e giuridica rispetto al conto corrente principale. Caratteristiche dei due conti: conto separato, con effettiva operatività e autonomia funzionale rispetto al conto principale; conto transitorio, con assenza di autonomia e funzionale alla mera evidenza contabile delle anticipazioni sui crediti concessi, e poi
girocontati sul rapporto principale.
In tema di affidamento di credito in conto corrente, la presenza di un eventuale conto corrente anticipi rispetto al conto corrente principale di corrispondenza deve essere scrutinata dal giudice al
fine di valutare se tra i due rapporti sussista un’effettiva autonomia contabile e giuridica.
Come affermato da Cass. 14321 del 2022, ai cui chiarimenti la pronuncia in commento intende dare continuità: nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il conto anticipi può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di
corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di
corrispondenza mediante operazioni di giroconto.
Nel primo caso, il saldo a debito del “conto anticipi” rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente.
Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del “conto anticipi” è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei
rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi.
Ne consegue che, quando è presente un “conto anticipi”, il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne
riscontri l’autonomia dagli altri conti.”
In particolare, ad avviso della Corte di merito, il conto anticipi è da considerarsi collegato e non scindibile dal conto corrente principale, e quindi meramente transitorio, normalmente non operativo
e privo di autonomia funzionale rispetto al primo, se presenti le seguenti caratteristiche:
a) tutte le competenze trimestrali, (o altrimenti periodiche) siano state regolamentate sul conto
portante per cui l’altro conto aveva solo la funzione di indicare a livello contabile le operazioni
effettuate con la struttura dell’anticipo, mentre non emergono altre operazioni significative secondo
il parametro indicato dalla Cassazione;
b) le condizioni contrattuali nei periodi di durata del conto anticipi siano esattamente
sovrapponibili.
c) per un lungo periodo di anni esisteva tra le parti un solo conto corrente per la regolamentazione
dei rapporti mentre il conto anticipi è stato aperto solo per pochi mesi e con le modalità sopra
indicate.
Fideiussione e accertamento della non debenza della somma richiesta al debitore principale
Corte D’Appello di Roma, Seconda Sez. Civile, Sent. n. 3322/2023
Contratto di Fideiussione, accertamento non debenza di quanto richiesto al debitore principale, analoga conclusione per il fideiussore; molteplicità di conti correnti, compensazione tra saldo a credito e a debito, differenza contabile tra i rapporti non costituente saldo a debitore per il correntista; esito opponibile al fideiussore.
Qualificato il contratto come fideiussione, tra le eccezioni opponibili dal garante nei confronti del creditore principale, rientra anche l’eccezione di compensazione, propria o impropria, tra differenti poste attive o passive correnti tra le parti, nel caso di specie costituite da rapporti di conto corrente bancario, dei quali l’uno risulti a debito e l’altro a credito del correntista.
Per cui, l’accertamento della complessiva non debenza della somma richiesta dal creditore al debitore principale comporta analoga conclusione per il garante.
In particolare, se dalla ctu contabile, sulla base di argomentazioni del tutto logiche, e dai documenti in atti, ricostruendo analiticamente l’andamento del conto corrente, da un lato, e dall’altro, del conto anticipi, laddove sia attestato per il primo un saldo attivo a favore della società correntista, mentre per il secondo un saldo negativo ma di importo inferiore al primo, ebbene, il giudice deve respingere la domanda di pagamento rivolta nei confronti del fideiussore, atteso che il rapporto
principale garantito, nel suo complesso, non aveva un saldo negativo per il debitore principale.