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La prova dell’ affidamento in caso di mancata produzione del contratto di apertura di credito può essere fornita anche attraverso altre produzioni documentali dimostrative.

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Cassazione, I sez. Civ., Ord. Cass. n. sez. 4621/2023

Non è possibile escludere la natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente, e conseguentemente dichiarare insussistente l’apertura di credito, per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta. In siffatta ipotesi sarà precluso al giudice di affermare la nullità del contratto di affidamento per difetto del requisito di cui all’art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. E ciò in quanto la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, può essere sollecitata esclusivamente dal correntista o dal fideiussore, stante la peculiare natura di nullità “di protezione” propria dei contratti bancari; ma il rilievo di tale nullità non corrisponde all’interesse della correntista o dei fideiussori, ai quali resterebbe in tal modo precluso l’accoglimento della domanda di ripetizione. E ciò per via della doppia conseguenza che scaturirebbe dall’accertamento di tale nullità del contratto di apertura di credito: la necessità di attribuire natura solutoria a tutti i versamenti effettuati sul conto corrente nel corso del rapporto; la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione alla data di effettuazione dei singoli addebiti, anziché a quella (più recente) di chiusura del conto. Non essendo la nullità di protezione dei contratti bancari rilevabile d’ufficio, stante il limite della conformità del rilievo alla tutela dell’interesse debole, non può conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell’affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, purchè idonei a dimostrare l’utilizzazione da parte del correntista di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione, quali: gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l’esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

Nullità relative ai contratti bancari come nullità di protezione, rilevabilità d’ufficio ma conformazione del rilievo al solo interesse della parte correntista.


Cassazione, I sez. civ., Ord. Cass. n. sez. 4621/2023

In tema di nullità negoziali, questa Corte ha affermato che la rilevabilità d’ufficio si estende anche a quelle c.d. di protezione. Queste sono configurabili, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon), come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime. Le nullità di protezione sono volte a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, come il corretto funzionamento del mercato e l’uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e n. 26243).

La rilevabilità d’ufficio delle nullità è principio applicabile anche ai contratti bancari. In relazione a questi, è stato affermato che la nullità prevista dall’art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del 1993 per l’ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d’ufficio, stante l’inequivocabile disposto dell’art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. (cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385).

Stante la doppia natura delle nullità di protezione, ossia funzionali tanto alla tutela di un interesse generale (l’integrità e l’efficienza del mercato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza europea) quanto particolare/speciale (quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti), la rilevazione officiosa incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l’azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse destinato a rimanere fuori dall’orbita della tutela» (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).